Art. 6.
(Disciplina transitoria del Fondo unico per lo spettacolo e istituzione del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

      1. Per l'assegnazione della quota del FUS destinata alle attività cinematografiche, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreti non aventi natura regolamentare, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza unificata, da emettere entro un mese, decorso il quale il parere si intende acquisito positivamente.

 

Pag. 13


      3. Ai fini del riequilibrio territoriale dell'offerta e della fruizione dello spettacolo dal vivo è istituito un Fondo perequativo destinato a sostenere la partecipazione dello Stato alla crescita dello spettacolo dal vivo nelle aree meno servite o marginali del Paese, nonché alle attività in tal senso promosse dalle regioni, ivi comprese le attività che possono essere riconosciute di interesse nazionale. Il Fondo perequativo di cui al presente comma è ripartito annualmente in sede di Conferenza unificata.